(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 ottobre 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale del 1 settembre
1997, n. 4270;
 
                                Emana
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 3 dell'art. 93  del  regolamento  di  esecuzione  della
legge  provinciale  24 ottobre 1978, n. 68, concernente la disciplina
del commercio,  emanato  con  decreto  del  presidente  della  Giunta
provinciale 18 marzo 1980, n. 9, e' cosi' sostituito:
  "3.  Le  merci  di  non  largo  e  generale  consumo  sono soggette
all'indicazione del prezzo di vendita, ai sensi  dell'art.  30  della
legge  unicamente  qualora  vengano  esposte  nelle  vetrine  esterne
dell'esercizio. Per i prodotti di pellicceria, le confezioni di  alta
moda,  i  prodotti dell'arte orafa, le pietre preziose e gli articoli
di antiquariato, l'obbligo di indicazione del prezzo viene meno se il
prezzo del prodotto supera i 3.000.000 di lire. Nel caso di  prodotti
dell'industria orafa e delle pietre preziose l'indicazione del prezzo
puo'  avvenire  anche  mediante  apposizione  di cartellini collegati
all'oggetto, posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio".