(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 ottobre 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 1 settembre 1997, n. 4270; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 93 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la disciplina del commercio, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, e' cosi' sostituito: "3. Le merci di non largo e generale consumo sono soggette all'indicazione del prezzo di vendita, ai sensi dell'art. 30 della legge unicamente qualora vengano esposte nelle vetrine esterne dell'esercizio. Per i prodotti di pellicceria, le confezioni di alta moda, i prodotti dell'arte orafa, le pietre preziose e gli articoli di antiquariato, l'obbligo di indicazione del prezzo viene meno se il prezzo del prodotto supera i 3.000.000 di lire. Nel caso di prodotti dell'industria orafa e delle pietre preziose l'indicazione del prezzo puo' avvenire anche mediante apposizione di cartellini collegati all'oggetto, posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio".